Disegno di legge regionale n° 307

TUTELA E  VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Relazione

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo. (Art. 3 della Convenzione Europea del Paesaggio, 2000).

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (Art. 9 della Costituzione Italiana, 1948)

La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali… (Art. 6 dello Statuto della Regione Piemonte, 2004)

… la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio cultuale… (Art. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004)

I principi fondamentali qui richiamati, stanno alla base dell’azione politica innovativa che il presente disegno di legge vuole introdurre nella realtà piemontese.

 

La Regione infatti costituisce uno dei soggetti cardine sui quali avviare in modo coerente ed organico una politica del paesaggio; paesaggio inteso nell’accezione più ampia introdotta dalla Convenzione Europea recentemente ratificata dal nostro paese con legge 9 gennaio 2006, n. 14 e recepita nella sostanza dal “Codice Urbani”.

 

Si tratta di un obiettivo contenuto nel programma della Giunta Regionale; obiettivo al quale si ritiene di dover dare una risposta, anche per garantire una migliore efficacia alle politiche territoriali descritte nel documento strategico “Per un nuovo piano territoriale regionale” approvato dalla Giunta regionale nel dicembre del 2005.

 

Il disegno di legge “Tutela e valorizzazione del paesaggio” intende promuovere una cultura comune maggiormente sensibile alla qualità del paesaggio, non soltanto per il rilevante contributo che esso svolge per il benessere delle popolazioni, ma anche perché costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private che pubbliche.

 

La finalità è sostanzialmente quella di far nascere e stimolare una coscienza “paesaggistica” che è indispensabile avere alla base e a fondamento di qualsiasi azione territoriale pubblica, se si condivide che il paesaggio è tra le principali risorse sulle quali investire in vista del benessere e dello sviluppo di una società avanzata.

 

Va detto per inciso che molti imprenditori hanno compreso da tempo che, in molti luoghi, il paesaggio, oltre ai guadagni derivanti direttamente dalle rendite fondiarie e dalle attività turistiche ad esse collegate, costituisce una preziosa risorsa collegata alla produzione di beni ad alto valore aggiunto (di tipo agro alimentare, artigianale, industriale e nel settore dei servizi) di cui altri non dispongono e che non potranno mai copiare o ricreare artificialmente. E’ proprio per questo che nell’era della globalizzazione, il paesaggio può permettere degli straordinari vantaggi competitivi a coloro che, in maniera attenta e lungimirante, sapranno tutelarlo e valorizzarlo quale risorsa territoriale propria.

 

Il disegno di legge s’inserisce anche nel quadro in una più generale politica di sviluppo, da qualche tempo intrapresa dalla Regione, del turismo d’arte e più in particolare nel grande progetto che prevede di immettere il Piemonte nel circuito internazionale, utilizzando non soltanto il patrimonio architettonico e paesaggistico di alcuni sistemi di beni di prima grandezza che sono stati recentemente dichiarati dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, ma cercando di garantire a tutto il territorio regionale quella qualità paesaggistica, stratificatasi nel tempo, che rappresenta la giusta cornice agli elementi di eccellenza  e di unicità che caratterizzano la nostra Regione e che possono contribuire al successo delle politiche di riconversione socio-economica in atto.

 

Ne scaturisce, pertanto, quasi la necessità di un forte impegno a promuovere e ad attuare politiche specifiche a favore del paesaggio, ma sopratutto d’integrarlo in tutte le attività di governo che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

 

Sulla base della volontà espressa nel primo articolo, il provvedimento indica concretamente delle azioni volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale, con interventi nel campo della pianificazione, della comunicazione, della sensibilizzazione, della formazione e dell’educazione, della ricerca nonché alla diffusione e alla percettibilità del valore e della qualità dei paesaggi attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione e con il finanziamento d’interventi per la valorizzazione, il recupero del paesaggio ereditato dalle precedenti generazioni e la creazione dei paesaggi della contemporaneità.

 

Per incentivare la qualità nel progetto di paesaggio, la Regione, sulla base anche di consolidate esperienze di alcuni paesi europei, riconosce e incentiva il concorso di idee o di progettazione come utile strumento per la ricerca della migliore soluzione progettuale, anche attraverso lo specifico stanziamento di risorse finanziarie, per contribuire ai maggiori oneri derivanti dalla procedura concorsuale. Inoltre, il disegno di legge intende coinvolgere i Comuni in questa promozione culturale, perché di questo si tratta, dando ad essi la possibilità di applicare le agevolazioni sugli oneri d’urbanizzazione previste dall’art. 52 della LR 56/77 per gli interventi pubblici e privati che facciano ricorso al concorso, anche se non espressamente tenuti.

 

La politica regionale, che negli ultimi decenni ha impegnato ingenti risorse per il restauro del prezioso ed importante patrimonio storico, artistico ed architettonico e che ha avuto ampio riconoscimento anche dagli ospiti internazionali che hanno visitato il Piemonte in occasione dei recenti giochi olimpici, deve rimodulare la sua capacità di spesa, fino ad ora concentrata solo sul restauro dei beni architettonici, per estenderla anche ai caratteri naturali che con essi s’interrelano, diventando inscindibili pertinenze. In altri termini è opportuno che essa rivolga lo sguardo al paesaggio e a tutti gli elementi che lo costituiscono anziché al singolo bene culturale, avulso dal contesto. In altri termini ancora, è importante pensare non solo alla tutela e al restauro di un monumento o di un’architettura ma occorre prendere in considerazione un ambito paesaggistico, un brano di paesaggio e quindi tutti gli aspetti significativi e caratteristici che contribuiscono alla sua definizione e giustificano il suo valore di patrimonio.

 

Sulla base di queste convinzioni e, guardando ancora una volta alle concrete realizzazioni d’altri paesi europei a cominciare dalla vicina Francia, il provvedimento intende proporre di destinare risorse per la realizzazione d’interventi concreti di riqualificazione che, oltre a risolvere oggettive situazioni di degrado, abbiano funzione esemplificativa e di stimolo per tutti gli altri soggetti che a diverso titolo intervengono con delle trasformazioni sul paesaggio.

Operativamente, il disegno di legge propone che la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, approvi un Programma d’interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio, valutato, sotto l’aspetto tecnico, dalla Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico appositamente costituita.

 

Per quanto attiene i progetti d’intervento, sono previsti criteri di priorità per quelli, espressamente previsti nell’ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica, redatti per governare a scala vasta le trasformazioni territoriali, stimolando e incentivando in tal senso processi di gestione attiva del paesaggio in alternativa ad un mero controllo del vincolo, mutuando così le esperienze condotte dalla politica sui parchi.

 

I finanziamenti, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ammissibile, possono essere richiesti dai Comuni, dalle Comunità Montane o da altri soggetti pubblici con domanda da presentare entro il 31 gennaio d’ogni anno.

 

I progetti sono ammessi a contributo, ove inseriti nel Programma di interventi regionale, previa valutazione di conformità ai criteri di qualità paesaggistica da individuarsi da parte della Giunta Regionale con atto deliberativo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, nonché su parere espresso dalla Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico.

 

Il disegno di legge, per sottolineare l’importanza dell’azione di sensibilizzazione e per diffondere le migliori esperienze di progettazione, prevede anche l’istituzione del premio qualità paesaggistica, costituito dall’erogazione di un’ulteriore quota di finanziamento del venti per cento della spessa ammissibile ad uno o più progetti inseriti nel Programma d’interventi regionale.

 

Il premio qualità paesaggistica potrà essere assegnato a quei progetti che, valutati positivamente dalla Commissione regionale, potranno dimostrare una particolare capacità di incidere nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione di paesaggi, non solo per l’elevata qualità progettuale, ma anche perché possono rappresentare un caso esemplare, riproponibile in altri contesti  regionali e capace di stimolare la crescita di una cultura di attenzione alla qualità del paesaggio.

 

Esso deve rappresentare da un lato un giusto riconoscimento e dall’altro lato uno stimolo, un impulso ad intraprendere azioni virtuose di  qualificazione paesaggistica.

 

Le risorse finanziarie previste dal presente provvedimento legislativo sono inadeguate per difetto se rapportate alle problematiche alle quali esso intende dare delle risposte, tuttavia, si ritiene che occorra da subito avviare un processo che, negli anni successivi, dovrà essere significativamente sostenuto perché capace di grandi ricadute come alcuni studi cominciano a dimostrare.

 

Il paesaggio è un investimento lungimirante sul presente, che valorizza il passato e nello stesso tempo progetta il futuro.

 

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle nuove spese determinate  dal D.D.L. ed in particolare dalla istituzione del nuovo capitolo di bilancio denominato “Spese per la predisposizione di studi, ricerche, indagini conoscitive e contributi a soggetti pubblici per interventi di qualificazione sul patrimonio paesaggistico” con un onere previsto per il 2006 di €. 12.000.000,000 si fa fronte con i fondi stanziati  al capitolo 27856 UPB 09012 “Fondo per far fronte a oneri derivanti da disegni di legge”.

E’ tuttavia pensabile che per il 2006 non si riesca ad avviare la procedura di spesa in considerazione dei tempi necessari per l’approvazione del provvedimento di legge.

Per quanto riguarda invece la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale, per l’attuazione degli obiettivi che il D.D.L. si prefigge conseguire, si presume una spesa complessiva di  €. 24.000.000,00 per gli anni  2007 e 2008.

Gli stanziamenti per gli anni successivi saranno stabiliti in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci stimando un importo di circa €. 12.000.000,00 l'anno.

 


Disegno di legge regionale

TUTELA E  VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Testo tratto dal sito della regione – originale in formato pdf

 

Art. 1

(Principi e finalità)

1.  La Regione, secondo i principi fondamentali enunciati nella Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell' articolo 9 della Costituzione, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, nn. 156 e 157 e nel titolo I dello Statuto regionale, riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione per preservarne i valori culturali e naturali.

2.  A tal fine la Regione promuove ed attua politiche volte alla tutela, alla valorizzazione e alla pianificazione del paesaggio. Inoltre verifica l'incidenza diretta o indiretta di tutte le attività di governo sul paesaggio; l'esistenza di detto presupposto è riconosciuta e dichiarata espressamente dalla Giunta regionale in sede di adozione dei provvedimenti.

 

Art. 2

(Azioni e programma di interventi)

1.  Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, la tutela e la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attuano attraverso:

a)  la predisposizione di strumenti di pianificazione e di governo delle trasformazioni del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella legislazione di settore;

b)  l'avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;

c)  la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni sul paesaggio;

d)  l'elaborazione di studi, analisi e ricerche per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di specifici atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;

e)  l'incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;

f)  la promozione ed il finanziamento di specifici progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici della contemporaneità coerenti ed integrati, di cui agli articoli 3 e 4.

2.  La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio elencate al comma 1, acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all'articolo 6.

 

Art. 3

(Progetti per la qualità paesaggistica)

1.  La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico di cui all'articolo 6, individua:

a)  i criteri e le modalità per la presentazione, da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità collinari, delle altre forme di associazionismo comunale e di altri soggetti pubblici, dei progetti previsti da specifici strumenti di pianificazione paesaggistica o territoriale a valenza paesaggistica o dalla strumentazione urbanistica come intervento di qualificazione paesistica;

b)  i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali vengono assegnati i finanziamenti per gli interventi di cui alla lettera a), tenuto conto che il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione europea.

2.  Entro il 31 gennaio di ogni anno le province, i comuni, le comunità montane, le comunità collinari, le altre forme di associazionismo comunale e altri soggetti pubblici, presentano alla struttura regionale competente la richiesta di finanziamento ed i relativi progetti nel rispetto delle finalità della presente legge e dei criteri individuati dalla Giunta regionale, di cui al comma 1.

3.  La Giunta regionale inserisce nel programma degli interventi, di cui all'articolo 2, comma 2, l'elenco dei progetti in possesso dei requisiti richiesti e, per quelli ammessi a contributo, concede un finanziamento fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile prevista per la realizzazione delle opere.

4.  La Giunta regionale assegna criteri di priorità agli interventi espressamente previsti nell'ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica.

 

Art. 4

(Contenuto dei progetti per la qualità paesaggistica)

1.  I progetti per i quali si richiede il contributo regionale devono contenere:

a)  un'approfondita analisi paesaggistica dell'ambito, sufficientemente esteso, all'interno del quale ricade l'intervento;

b)  le caratteristiche qualitative dell'intervento e le sue incidenze dirette ed indirette sugli aspetti socio-economici;

c)  la programmazione economica degli interventi che preveda anche una quota parte di finanziamento locale da parte dei soggetti proponenti;

d)  le verifiche di fattibilità con tutti i piani ed i programmi vigenti sull'area con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove richiesta dalla normativa di settore e alla verifica di conformità urbanistica degli interventi in progetto.

 

Art. 5

(Incentivazione alla qualità del progetto)

1.  La Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione, come utile strumento per il conseguimento delle migliori soluzioni progettuali mirate ad interventi sulla qualità paesaggistica e a tal fine prevede specifiche risorse per il finanziamento delle spese necessarie.

2.  Possono fruire del finanziamento i soggetti pubblici e privati che, sebbene non tenuti per legge, ricorrano volontariamente al concorso di idee o di progettazione nella realizzazione degli interventi.

3.  I comuni possono applicare le agevolazioni previste dall' articolo 52, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come aggiunto dall' articolo 49 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

4.  La Giunta regionale con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, individua i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per i concorsi di idee o di progettazione.

 

Art. 6

(Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico)

1.        Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione, che dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo, è composta da:

a) l'assessore con delega alla pianificazione paesaggistica o suo delegato con funzioni di presidente;

b) il soprintendente per i beni architettonici e del paesaggio o suo delegato;

c) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino, facoltà di Architettura;

d) tre esperti in materia, designati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale;

e) il responsabile della struttura regionale competente in materia.

 

3. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

 

4. La Commissione esprime parere:

a) obbligatorio e non vincolante sul programma di interventi;

b) obbligatorio e non vincolante sul provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1;

c) obbligatorio e vincolante sul premio qualità paesaggistica.

5. La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito.

 

Art. 7

(Premio qualità paesaggistica)

1.  La Regione Piemonte istituisce il premio qualità paesaggistica.

2.  Al premio qualità paesaggistica concorrono tutti i progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell'articolo 3.

3.  La Regione Piemonte può assegnare il premio qualità paesaggistica ad uno o più progetti riconoscendo un'ulteriore quota di finanziamento del 20 per cento della spesa ammissibile.

4.  Tale riconoscimento è assegnato ai progetti caratterizzati dall'elevata qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione dei paesaggi contemporanei e dalla capacità di rappresentare un caso esemplare di buona pratica applicabile in altri contesti regionali.

5.  La Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico adotta apposito regolamento per il conferimento del premio.

6.  Nei pressi dell'opera premiata è posta specifica indicazione del riconoscimento aggiudicato.

 

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato, per l'anno finanziario 2006, in euro 12.000.000,00, si fa fronte con le disponibilità finanziarie presenti nell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze).

2.  Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).