Una regola per il territorio

Arch. Guido Bonino

Edifici bisognosi di manutenzione presenti nei centri storici dell'Astigiano Edifici bisognosi di manutenzione presenti nei centri storici dell'Astigiano

Edifici bisognosi di manutenzione presenti nei centri storici dell'Astigiano

          Ad evitare il proliferare, ma anche il protrarsi nel tempo di presenze di edifici fatiscenti nel patrimonio urbano collettivo, si può istituire un “coefficiente minimo d’ornato” (es. 12/20) al di sotto del quale ciascun prospetto dell’immobile non potrà scendere. Tale coefficiente potrà essere determinato per punteggio assegnato mediante schede di rilevamento delle finizioni esterne visibili da pubblici spazi, come da corti comuni. Si catalogheranno: intonaci e colorazioni, serramenti, cornicioni, gronde e manto di copertura, sporti, scale e balconi, accessi, recinzioni, muri e muricci, aree a verde – cortile privato, oltre ad finizioni tipiche dell’ambito in cui l’immobile è inserito.
           Qualora in rapporto diretto con gli affacci dell’immobile vi siano strade o piazze, dimore storiche, od altri edifici per i quali siano state eseguite, o siano in corso interventi di riqualificazione con impiego rilevante di pubbliche risorse, il “coefficiente minimo d’ornato” verrà aumentato in ragione dell’investimento, fino al 20% (es. 15/20). La rilevazione costituirà pertanto per quegli affacci che risultano non adeguati al “minimo” base per l’emissione dell’ordinanza per il riordino degli stessi, sia che si trovino verso strada, che verso spazi e corti comuni. Tale provvedimento costituirà pertanto momento di inversione del rapporto di “stallo” in essere, divenendo motore dell’esecuzione delle opere, o dell’alienazione dell’immobile qualora la proprietà determini tale soluzione alternativa all’intervenire, delegando alla nuova proprietà (più motivata) a recupero. Analogo provvedimento può essere fatto per le costruzioni rurali e non, poste anche all’esterno dei concentrici, ma affacciate su pubblici transiti od all’interno di paesaggi significativi, che si contornano di tettoie più o meno appropriate e stabili, in quanto tali arfetazioni, emergenti nel territorio, sono state aggiunte con il tempo alla struttura edilizia originaria. Con lo stesso principio del “coefficiente  minimo d’ornato” si potrà richiedere l’abbattimento delle pertinenze, o, qualora assentite e/o sanate o sanabili, il ripristino con materiali e tipologie idonee.  Altrettanto provvedimento simile potrà essere adottato per le aree lasciate a gerbido: in questo caso la non ottemperanza all’ordinanza emessa a carico della proprietà potrà dar luogo, a seconda delle valutazioni del caso a riordino del sito e recupero delle spese relative, oppure qualora latente la proprietà, ad affitto a canone simbolico all’azienda agricola confinante e per la durata da definirsi sulla base delle colture in atto, o di quelle che l’assegnatario si impegni ad attivare sull’appezzamento.A difesa e valorizzazione dell’ambiente percepito visivamente quale bene comune a tutti, e quindi non solo per fini turistici, le Amministrazioni Provinciali o Regionali, potranno predisporre la normativa-guida cui dovranno uniformarsi i regolamenti comunali, nonché gli strumenti urbanistici, che verranno nel tempo sottoposti all’approvazione dell’Ente, in modo da rendere  tali procedimenti vincolanti su tutto il territorio nell’arco di un decennio.
          Proposta per regolamento: qualora l’immobile, o gli immobili, in tutto od in parte, presentino anomalie tali da non essere ritenuti soddisfacenti il “coefficiente minimo d’ornato” , il Tecnico Responsabile procederà al rilevamento a mezzo scheda – da definirsi contestualmente alla norma - degli elementi edilizi prospicienti pubblici spazi e corti comuni, nonchè all’acquisizione dei documenti catastali reperibili, oltre alle indicazioni delle proprietà accertate o come accertabili, ed elaborerà una stima di massima del valore di mercato dell’immobile.
Seguirà l’emissione della relativa ordinanza in capo alle proprietà come reperite, riportante le opere da avviare nel volgere di 90 giorni dalla notifica, mediante D.I.A. che la proprietà dovrà far produrre a tecnico da lei incaricato, con le relative tempistiche e per gli interventi prescritti.

             Qualora la proprietà non ottemperi a tale ordinanza, è fatto obbligo al Comune di intervenire per le opere risultate negative per il contesto, con priorità di esecuzione per le più indifferibili, e fino alla concorrenza di spesa pari al 70% della stima dell’immobile effettuata dal Tecnico. Tale percentuale consentirà all’Ente di procedere al recupero coatto della somma impegnata, qualora la proprietà non rifonda l’Ente della spesa sia per l’opera, che tecnica sostenuta.

 

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